PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea Nazionale dei delegati regionali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile sino a tre volte consecutive.

Il Presidente ha funzioni negoziali e processuali dell’Associazione, svolge funzioni d’indirizzo e di coordinamento dell’attività dell’Associazione, e ne è responsabile, in particolare:

1) è il rappresentante legale dell’Associazione;

2) sovrintende all’attività degli organi associativi, anche periferici, e ne controlla l’attività;

3) promuove e controlla l’attività degli uffici;

4) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale dei delegati regionali e il Consiglio Direttivo;

5) rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di nominare avvocati e procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

In caso di “vacatio” della Presidenza, per qualsiasi ragione o causa, il Vice Presidente o, in caso di inadempimento, il Presidente del Collegio Sindacale, convocano, entro sessanta giorni, l’Assemblea Nazionale dei delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente. In via transitoria, e fino alla deliberazione assembleare, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

L’Assemblea Nazionale dei delegati regionali è convocata dal Presidente dell’Associazione su decisione del Consiglio Direttivo e ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei delegati regionali.